Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale - reati di pericolo, abitualità e condotte riparatorie: presupposti applicativi e limiti valutativi.
Nota a sentenza n. 21280 del 06.05.2025, Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Penale.
Con sentenza del 4 ottobre 2024, il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non punibile, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il legale rappresentante di un opificio, imputato per tredici violazioni della normativa antinfortunistica, accertate in data 15 giugno 2021.
Il Pubblico Ministero ha impugnato tale decisione, contestando l'applicabilità della causa di non punibilità a una pluralità di reati – tutti della stessa indole – e lamentando l'assenza di un’adeguata valutazione circa la possibile abitualità della condotta. Si richiama, a supporto, una consolidata giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. 3, n. 23184/2020 e Sez. 3, n. 11992/2022), secondo cui la reiterazione di violazioni ex D.Lgs. 81/2008 osterebbe, in via generale, all’applicazione dell’istituto in parola.
In particolare, si osserva che, trattandosi di reati di pericolo, l’offesa al bene giuridico deve essere valutata “ex ante”, prescindendo dagli effetti concretamente verificatisi o dagli adempimenti postumi. Né l’assenza di danno, né l’incensuratezza dell’imputato – secondo il ricorrente – potrebbero assumere valore decisivo.
La Corte, muovendo dal principio – ribadito dalle Sezioni Unite nelle sentenze Tushaj (n. 13681/2016) e Ubaldi (n. 18891/2022) – secondo cui la particolare tenuità del fatto è applicabile a qualsiasi reato, anche di pericolo presunto, ha affermato che l’abitualità del comportamento non può essere desunta automaticamente dalla pluralità delle contravvenzioni, ma richiede una verifica in fatto da parte del giudice di merito, alla luce degli indici ricavabili dall’art. 133 c.p..
Rispetto alla condizione ostativa della “abitualità”, ancora la sentenza SS.UU. Tushaj ha affermato che la serialità, idonea ad integrare un comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., «si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita». Dunque, detto altrimenti, quando a carico del presunto autore vi siano almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Il supremo consesso ha altresì precisato che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale non solo possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili, ma possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva).
Quanto all’adempimento postumo delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, la Corte ha precisato che, alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), tale comportamento può essere oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., anche per fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 (Sez. 1, n. 30515/2023, Muftah), come già chiarito in ambito tributario (Sez. 4, n. 14073/2024, Campana).
Ad ogni modo, la Corte ha ritenuto carente la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non risulta adeguatamente esplicitata la ragione per cui le condotte contestate – tredici violazioni antinfortunistiche commesse nel medesimo luogo e momento – non integrerebbero un comportamento abituale. Né è chiarito in cosa consista l’adempimento successivo, né se esso sia stato valorizzato come elemento favorevole, in base alla nuova disciplina.
Pertanto, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, affinché proceda a un’attenta verifica in fatto circa la ricorrenza (o meno) delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla luce dei principi espressi.
